Art. 1
E’ costituita un’associazione denominata “PRO LOCO ACCETTURA”.
Art. 2
L’Associazione durerà sino al 31 dicembre 2020, salvo proroga; essa ha sede in Accettura alla via Convento 10.
E’ in facoltà’ del Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, trasferire la sede dell’Associazione, purché nel territorio di Accettura.
Art.3
L’Associazione si ispira ai principi generali di democrazia e gestione di partecipazione Popolare.
L’Associazione, quale organismo di carattere privatistico e volontario, ha lo scopo di concorrere allo sviluppo del turismo in Accettura, principalmente attraverso la promozione o la realizzazione di iniziative e manifestazioni tese:
a) alla conoscenza della valorizzazione di Accettura;
b) Alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale, nonchè alla tutela delle risorse turistiche locali;
c) all’istituzione di servizi volontari di informazione ed assistenza turistica;
d) alla propaganda ed alla promozione in genere ed in modo particolare rivolte alla popolazione residente, al fine di sensibilizzare ai problemi connessi allo sviluppo delle attività turistiche.
L’Associazione non ha fini di lucro. Le cariche associative e le prestazioni degli associati non danno diritto ad alcun compenso.
Art.4
Le categorie degli associati sono le seguenti. Fondatori; ordinari; onorari.
Gli associati fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione nonché gli associati ordinari dopo tre anni di appartenenza al sodalizio.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo – con delibera assunta a maggioranza semplice dei suoi componenti- ammettere associati direttamente con la qualifica di “fondatori” nel primo anno di vita dell’Associazione.
Gli associati ordinari sono coloro che, dietro richiesta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, così come disposto al successivo art. 5.
Gli associati onorari sono quelle personalità che, particolarmente distintesi nei campi di intervento dell’Associazione , vengono chiamate a farvi parte per dare ad essa un contributo di autorevolezza e di esperienza nell’attuazione degli scopi del sodalizio
Art.5
L’ammissione di nuovi associati dovra’ essere preceduta da una richiesta dell’interessato rivolta al Consiglio Direttivo e da questo accettata con delibera adottata a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il Consiglio è tenuto ad ammettere quali associati tutti i cittadini residenti nel territorio di Accettura che ne facciano richiesta.
La delibera di ammissione, a cura del Segretario, dovra’ essere comunicata con apposita lettera alla persona interessata. Di tale comunicazione va fatta annotazione, a cura dello stesso Segretario, nel Libro dell’Associazione.
La lettera di ammissione costituisce prova della qualita’ di associato.
Art. 6
La qualità di associato si perde per:
a) morte;
b) recesso, che potra’ essere esercitato dall’associato non primadi un anno dalla sua ammissione e dovra’ essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sempre che non si siano prodotte cause d’esclusione dell’associato medesimo e sempre che questi sia in regola con i contributi associativi;
c) per esclusione, deliberata,- qualora ricorrano gravi e giustificati motivi- dal Consiglio Direttivo. L’esclusione dell’associato avra’ efficacia soltanto dal giorno della comunicazione all’interessato della relativa delibera motivata. Da tale momento decorrera’ un termine di venti giorni entro il quale e’ concesso al medesimo interessato di ricorrere al Consiglio dei Probiviri contro la delibera di esclusione. La decisione del Collegio dei Probiviri e’ in ogni caso definitiva ed insindacabile.
Art.7
L’organizzazione dell’Associazione si ispira a principi di uguaglianza e democraticità: tutti gli associati hanno ugual diritto i partecipare alla vita dell’Associazione, avvalendosi dei servizi e delle iniziative da essa svolti.
Tutti gli associati, fatta eccezione per gli onorari, sono obbligati a versare nella cassa dell’associazione un contributo annuale. Tale contributo va pagato entro in trentuno dicembre di ciascun anno ed in suo ammontare viene determinato anno per anno dal Consiglio Direttivo, come sara’ meglio precisato nell’art. 9.
Art. 8
Il patrimonio dell’associazione e’ costituito dai contributi degli associati, dalle elargizioni o liberalità pervenute all’associazione a qualsiasi titolo e dai beni mobili ed immobili che perverranno all’associazione stessa.
Art. 9
L’ammontare dei contributi viene determinato anno per anno dal Consiglio Direttivo sulla base del Bilancio di previsione e tenuto conto delle giacenze di cassa; la decisione del Consiglio Direttivo viene approvata dall’assemblea Generale con le maggioranze di cui all’art. 14.
Art. 10
Tra i suoi componenti, il Consiglio Direttivo elegge un Presidente , che dura incarica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario) ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in ogni ordine e grado di giudizio e cura l’esecuzione delle delibere consiliari o assembleari, fatta eccezione per quelle di competenza del segretario.
Art.11
I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono nominati in numero complessivo di cinque: quattro vengono eletti dall’assemblea Generale tra gli associati fondatori e tra quelli considerati tali ai sensi del precedente articolo 4; il quinto sara’ un consigliere comunale all’uopo eletto dal Consiglio Comunale di Accettura.
Al Consiglio Direttivo competono le seguenti funzioni:
- l’amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- la redazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che verranno sottoposti all’esame e all’approvazione dell’Assemblea Generale;
- l’ammissione nell’associazione di tutti coloro che ne facciano domanda;
- l’esclusione degli associati;
- la proposta di ammissione, in qualità di associati onorari, delle personalità di maggior rilievo nel campo di attività dell’Associazione, ammissione che deve comunque essere deliberata dall’assemblea Generale;
- la proposta circa la determinazione dell’ammontare delle quote e dei contributi dovuti da ciascuna categoria di associati, approvata, anche in questo caso, dall’assemblea Generale;
- l’approvazione del programma di attività dell’Associazione e l’individuazione degli scopi che, di volta in volta, si mostreranno necessari o utili al perseguimento delle ampie finalità associative.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo, all’ammontare dei contributi associativi e all’ammissione nell’associazione di coloro che abbiano fatto richiesta di parteciparvi.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei suoi membri per tutte le questioni rientranti nella sua competenza, fatta eccezione per le delibere concernenti l’esclusione dei soci, per le quali e’ richiesta l’unanimita’ dei consensi.
L’astensione e’ parificata al voto contrario. Nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto del voto del Consigliere in conflitto di’interessi. A parita’ di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle riunioni del Coniglio Direttivo – presiedute dal Presidente (o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere piu’ anziano d’eta’) viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nel Libro dell’Associazione.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
Art.12
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri: ad egli è devoluto il compito della redazione del verbale delle riunioni tenute dal Consiglio Direttivo e dall’assemblea Generale, verbali che egli stesso ha il compito di trascrivere nel Libro dell’Associazione.
Al Segretario compete, inoltre, la tenuta e l’aggiornamento del medesimo Libro dell’Associazione ( di cui si dira’ al successivo art. 17), il disbrigo della corrispondenza dell’Associazione medesima e l’esecuzione delle delibere di ammissione e di esclusione degli associati: egli, infine, prende nota dei recessi degli associati stessi.
Il segretario, infine, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile.
Art. 13
Il Tesoriere sovraintende alla gestione finanziaria dell’associazione, cura l’incasso dei contributi associativi, sollecita il pagamento degli stessi ed assicura – in genere- l’esatta contabilità delle operazioni dell’associazione.
Il Tesoriere, inoltre, sottopone al parere del Consiglio Direttivo il progetto del bilancio preventivo e di quello consuntivo, dura in carica tre anni, e’ rieleggibile può essere nominato qualunque associato fondatore, anche estraneo al Consiglio Direttivo.Al Tesoriere compete infine la tenuta del “Libro dei Conti”.
Art. 14
All’assemblea Generale partecipano, con uguale diritto di voto, i soci fondatori ed ordinari, purché in regola con i versamenti associativi.
Le deliberazioni assunte in conformita’ della legge e dello statuto vincolano tutti gli associati , ancorche’ assenti o dissenzienti.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno dal Presidente del Consiglio Direttivo per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione della determinazione degli ammontari delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo e per la nomina delle cariche.
L’assemblea puo’ inoltre essere convocata quando la maggioranza dei Consiglieri o un decimo degli associati (ordinari o fondatori) ne facciano richiesta.
La convocazione va fatta mediante lettera raccomandata spedita o consegnata a mani dell’interessato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La lettera deve indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione prima convocazione e dell’eventuale seconda convocazione (che potra’ tenersi qualora vada deserta la prima convocazione, ma non nello stesso giorno di questa) e l’elenco delle materie da trattare.
Le adunanze non potranno tenersi fuori del territorio di Accettura o dei Comuni confinanti.
Art. 15
L’ Assemblea e’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dall’associato intervenuto con maggiore anzianità di iscrizione al sodalizio o, in caso di parità tra più intervenuti, dal più anziano d’eta’ tra costoro.
In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta’ degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione e’ valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita’ gli amministratori non hanno voto.
Nel calcolo delle maggioranze non si tiene conto dell’associato in conflitto d’interesse.
L’astensione e’ parificata al voto contrario.
Per modificare lo statuto occorrono sempre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberate lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari dovranno constare da verbale redatto del Segretario
Del Consiglio Direttivo, controfirmato da chi presiede l’Assemblea e trascritto nel Libro dell’Associazione.
Le assemblee sono pubbliche.
Art. 16
L’assemblea Generale elegge nel proprio ambito un Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina un Presidente e, in occasione di ogni riunione, un Segretario, tenuto alla redazione del verbale ed alla sua sottoscrizione unitamente al Presidente. Il verbale va trascritto nel Libro dell’Associazione.
Al Collegio dei Probiviri compete:
-la funzione arbitrale per tutte le controversie che possono insorgere nello svolgimento dell’attivita’ dell’associazione e, in particolare, nell’interpretazione delle clausole contenute in questo statuto o in eventuali future modifiche. A tal fine il Collegio, assunta la veste di arbitro, si pronuncia con lodo non impugnabile e non soggetto a formalismi particolari;
-il giudizio sui ricorsi contro le esclusioni deliberate dal consiglio Direttivo a norma dell’art. 6.
Il Collegio delibera in ogni caso a maggioranza semplice dei suoi componenti, tranne che nell’ultima ipotesi menzionata, in cui la delibera deve essere assunta all’unanimita’.
Art. 17
Unici libri obbligatori dell’Associazione sono:
a) Il “Libro dell’associazione”, dove vanno trascritti, in ordine cronologico, tutti i verbali delle riunioni dei vari organi dell’associazione e dove va fatta menzione, a cura del Segretario, delle variazioni avvenute nelle persone degli associati;
b) Il “Libro dei Conti” da tenere , in quanto possibile, secondo le norme dell’art. 2219 c.c. e seguendo i principi di una ordinata contabilita’, in modo che in ogni momento possa con sicurezza accertarsi la situazione economico-finanziaria dell’associazione.
I libri vanno numerati e bollati prima dell’uso.
Competente della tenuta del Libro dell’Associazione e’ il Segretario, per la tenuta del Libro dei Conti e’ invece competente il Tesoriere.
Le risultanze dei libri associativi, se tenuti secondo le disposizioni precedenti, fanno piena prova nei rapporti tra associati ed associazione o tra i singoli associati, restando a carico dell’interessato l’onere di fornire la prova contraria alle risultanze dei libri.
Art. 18
L’associazione si estingue per le seguenti cause:
-delibera di scioglimento assunta dall’Assemblea Generale;
-venir meno della pluralita’ degli associati, quando alla ricostituzione della pluralita’ non si proceda entro sei mesi;
-per le altre cause contemplate dall’ordinamento.
Se causa di estinzione e’ la delibera di scioglimento adottata dall’assemblea Generale, la delibera stessa dovra’ provvedere alla nomina di uno o piu’ liquidatori e alla devoluzione del patrimonio sociale. In ogni caso di scioglimento dell’associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici saranno conferiti all’ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune di Accettura.
Art.19
L’Associazione opererà quale associazione non riconosciuta: resta facoltà del Consiglio Direttivo promuovere il riconoscimento dell’associazione ed il conseguente acquisto della personalità giuridica.
Tutti gli organi statutari dovranno essere sempre disponibili a sottoporre l’attivita’ dell’associazione al controllo, anche delegato, della competente autorita’ regionale